SFRATTO PER UNA MOROSITÀ PRECEDENTE L’ACQUISTO
L’acquirente di un immobile locato a terzi, in quanto cessionario “ex lege” del contratto di locazione e di tutti i diritti e le facoltà da esso scaturenti, è pienamente legittimato ad intimare al conduttore lo sfratto, a nulla rilevando né che la morosità fosse maturata prima della vendita dell’immobile, né che prima di tale momento la locazione fosse cessata per scadenza del termine (cfr. in argomento Cass. civ., sez. III, 24 luglio