CONDÒMINO MOROSO: QUALI SERVIZI SI POSSONO SOSPENDERE
La giurisprudenza ammette pacificamente la possibilità di privare il condòmino di alcuni servizi condominiali, infatti l’art. 63, comma 3, delle disposizioni attuative del codice civile prevede espressamente che “In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”. Tali servizi